Art. 197 — Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare
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Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria e' commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, la pena detentiva temporanea e' diminuita da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva