Art. 229 (Codice penale militare di guerra) — Distruzione o deterioramento della preda
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144
1Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."
Testo vigente dal 15 aprile 1946, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva