Art. 229 (Codice penale militare di guerra)Distruzione o deterioramento della preda

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Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art229 · fonte su Normattiva