Art. 229 (Codice penale militare di guerra) — Distruzione o deterioramento della preda
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Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva