Art. 26 — Reclusione militare
[1]La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.
[2]Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa puo' essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.
[3]Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva