Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - PROCESSO - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - PRINCIPI VIGENTI NEL PROCESSO PENALE COMUNE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI AGIRE IMMEDIATAMENTE IN SEDE PENALE O IN SEDE CIVILE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI PARTECIPARE ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI IN SEDE PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL DANNEGGIATO DA REATO MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, secondo cui "nei procedimenti di competenza del giudice militare l'azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari", in quanto, sebbene la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale il 'simultaneus processus', purtuttavia, il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, valutato comparativamente con le corrispondenti norme del processo penale ordinario, espressivo del principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato puo' subito scegliere tanto il giudizio penale tanto il giudizio civile, nell'uno o nell'altro caso esercitando immediatamente il diritto di agire per la tutela dei propri interessi, costituisce una regola derogatoria dei principi generali di diritto comune, che, non essendo sorretta da alcuna ragionevole giustificazione derivante dalla natura propria del procedimento penale militare - stante l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, volta a perseguire l'equiparazione alla magistratura ordinaria di quella militare, in modo da rendere indubitabile l'idoneita' di quest'ultima a conoscere degli interessi civili nascenti dal reato -, ostacola l'esercizio del diritto della persona danneggiata dal reato di agire in giudizio, non solo per l'impossibilita' di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno, ma anche per il divieto di partecipare all'accertamento dei fatti costitutivi dell'evento produttivo del danno avvalendosi dei mezzi di prova del processo penale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Nella specie, e' stata affermata la conseguente automatica applicazione nel processo penale militare delle norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile nel giudizio penale). - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano
sentenza 60/1996massima n. 22205 REATI MILITARI - PROCESSO - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO CONSEGUENTE AL REATO MILITARE - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA FINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE MILITARE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL PROCESSO PENALE ORDINARIO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE.
Illegittimita' costituzionale estesa all'art. 270, secondo comma, c.p.m.p., il quale, disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare, impedisce anch'esso l'immediato esercizio dell'azione civile e realizza la medesima ingiustificata disparita' di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina vigente nel processo penale ordinario, sulla base della quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.m.p.. - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano
sentenza 60/1996massima n. 22206 REATI MILITARI - PROCESSO - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - PRINCIPI VIGENTI NEL PROCESSO PENALE COMUNE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI AGIRE IMMEDIATAMENTE IN SEDE PENALE O IN SEDE CIVILE - POSSIBILITA' RICONOSCIUTA AL DANNEGGIATO DAL REATO COMUNE DI PARTECIPARE ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI IN SEDE PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL DANNEGGIATO DA REATO MILITARE - NORMA DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, avente ad oggetto una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 60/1996. red.: F. Mangano
REATI MILITARI - PROCESSO - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - INGIUSTIFICATA RESIDUA DEROGA ALLA PROCEDURA PENALE COMUNE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 60/1996. red.: G. Leo
- GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALI MILITARI - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE CIVILE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA -COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 3, PRIMO COMMA -C.P.M.P., ART. 270, PRIMO COMMA
Non e` costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., l'art. 270 c.p.mp., primo comma, che esclude l'esperibilita' dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno conseguente a reato dinanzi ai tribunali militari. Cio' che viene tassativamente impedito dalla Costituzione (art. 103, terzo comma) e' che i tribunali militari in tempo di pace si occupino di reati o di fatti estranei ala lesione di beni o in terreni militari e che non siano commessi da appartenenti alle forze armate. L'esclusione dell'esperibilita' da parte del danneggiato dal reato militare dell'azione civile dinanzi ai tribunali militari, non comporta nessuna limitazione, se non temporale, del suo diritto di azione, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.; il danneggiato, infatti, ai sensi degli artt. 24 e ss. c.p.p. (come risultanti a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 53 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975) potra' far valere la propria pretesa risarcitoria innanzi al giudice civile, anche in caso di assoluzione dell'imputato da parte di un tribunale militare. Il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. non e' censurabile nemmeno sotto il profilo dell'irrazionalita', in relazione al primo comma dell'art. 3 Cost., considerata la particolare natura dei tribunali militari che, costituiti in parte da persone che vivono negli stessi ambienti in cui gli illeciti sono commessi, non sono particolarmente idonei a valutare i fatti sottoposti al loro giudizio in relazione alle violazioni extrapenali. -S. n. 107/77 -La Sentenza ha costituito oggetto di un'ordinanza di correzione di errori materiali (O. n. 306/89)
sentenza 78/1989massima n. 13575 TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL PACE ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - NORME DEROGATIVE RISPETTO A QUELLE DEI CODICI ORDINARI - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE NELLA NATURA PROPRIA DEL PROCEDIMENTO MILITARE - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMTA' COSTITUZIONALE.
Le disposizioni integrative o derogative dei codici penali militari rispetto ai codici comuni, possono essere ritenute legittime purche' trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel procedimento. Alla luce di tale principio, l'esclusione della costituzione di parte civile nei procedimenti avanti ai giudici militari, prevista dall'art. 270 c.p.m.p., appare pienamente giustificata dall'esigenza di assicurare con celerita' la tutela della disciplina e del servizio militare in armonia con gli intenti del costituente, il quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate" (art. 103 Cost.). E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 68 del 1974.
TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - DIRITTO DI AZIONE - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - NON ELEVA A REGOLA COSTITUZIONALE QUELLA DEL "SIMULTANEUS PROCESSUS" - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL DISCIPLINARE TEMPI E MODALITA' DELL'AZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il divieto di costituzione di parte civile di cui all'art. 270 c.p.m.p., in procedimenti instaurati innanzi al giudice militare, non puo' essere ritenuto assoluto, in quanto la norma, coordinata con il precedente art. 261, evidenzia come nessuna limitazione, se non di natura temporale, del diritto di azione subisca il danneggiato dal reato, il quale potra' sempre far valere innanzi al giudice civile, con pienezza di facolta', quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie ragioni. Non sussiste quindi violazione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo la possibilita' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non eleva a rango costituzionale il principio del simultaneus processus ma lascia al legislatore ampia discrezionalita' quanto ai tempi ed alle modalita' di tale azione. Ne', per gli stessi motivi, puo' riconoscersi una menomazione dei diritti inviolabili dell'uomo, in contrasto con l'art. 2 Cost., - impregiudicato restando il problema se essi possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale - poiche' l'azione civile, una volta definito il procedimento militare, potra' essere proposta innanzi al giudice ordinario. Sotto entrambi i profili e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p.. Cfr.: sentt. nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971.
TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - DUBBI DI RAGIONEVOLEZZA ESPRESSI IN BASE AL CONFRONTO CON ALTRA, NON IMPUGNATA, DISPOSIZIONE (ART. 373) DELLO STESSO CODICE - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE AL THEMA DECIDENDUM.
Quale che sia l'interpretazione da seguirsi riguardo all'art. 373 c.p.m.p. - il quale dispone che con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice militare l'imputato e' condannato alla restituzione e al risarcimento dei danni - la questione circa la ragionevolezza del giudizio di inidoneita', fatto dal legislatore, - nel vietare, nell'art. 270 stesso codice, la costituzione di parte civile nel processo penale militare - in ordine alla capacita' del tribunale militare di conoscere dell'azione civile, questione prospettata ponendo tale articolo a confronto con l'indicato art. 373 - non puo' essere esaminata dalla Corte in un giudizio nel quale - come nella specie - solo l'art. 270, e non anche l'art. 373 risulti impugnato, ed anzi, col porlo a raffronto, se ne presupponga la legittimita'.
Riguarda ancheart. 373 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)