Art. 270Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno

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[1]Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari.

[2]Il giudizio su di essa e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 7 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art270 · fonte su Normattiva