Art. 317
Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura
[1]Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.
[2]Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
[3]Il mandato di accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
[4]L'imputato, contro il quale e' stato emesso mandato di accompagnamento, non puo' essere privato della liberta', in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
[5]Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva