Art. 373Risarcimento del danno

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 9 marzo 1989. Leggi il testo vigente →

[1]Con la sentenza di condanna, l'imputato e' condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.

[2]Il giudizio di liquidazione del danno e' promosso davanti al giudice civile competente.

[3]Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

[4]Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 9 marzo 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art373 · fonte su Normattiva