Art. 417 — Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare
[1]Compiuti gli atti della istruzione preliminare, l'ufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale e' stato designato.
[2]Sui risultati dell'istruzione decide il comandante della nave, se questa e' isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva