Art. 423Chiusura della istruzione

[1]Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

[2]Se il comandante ritiene che la procedura e' incompleta, ordina una piu' ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.

[3]In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art423 · fonte su Normattiva