Art. 423 — Chiusura della istruzione
[1]Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.
[2]Se il comandante ritiene che la procedura e' incompleta, ordina una piu' ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva