Art. 187 (Codice penale militare di guerra) — Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico
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[1]Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessita' delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[2]Se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, si applica la pena di morte con degradazione.
[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorche' appartenenti allo Stato nemico.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva