Art. 76 (Codice penale militare di guerra)Divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 21 marzo 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, comunicando con piu' persone riunite o anche separate, da', sulle cose indicate negli articoli 72 e 75, notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[2]Se il fatto e' commesso con il fine di turbare la pubblica tranquillita' o di danneggiare altrimenti pubblici interessi, la pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 21 marzo 2003 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art76 · fonte su Normattiva