sezione II — Del ricorso, del procedimento relativo e della sentenza
- Art. 390 — Dichiarazione di ricorso
- Art. 391 — Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato
- Art. 392 — Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso
- Art. 393 — Avviso al difensore
- Art. 394 — Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti
- Art. 395 — Deliberazione e sentenza
- Art. 396 — Annullamento senza rinvio
- Art. 397 — Annullamento con rinvio
- Art. 398 — Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso
- Art. 399 — Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio