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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento;

  • 1)dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
  • 2)dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
  • 3)dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;
  • 4)dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • 5)dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';
  • 6)dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16. Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. A decorrere dal 1° gennaio 1976 e' soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

[2]3 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 21 luglio 1983

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' elevata al 7,06 per cento".

L. 17 aprile 1985, n. 141

5

con decorrenza dal 1 maggio 1985

La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 e' elevata a all'8,25 per cento".

Testo in vigore dal 4 maggio 1985 al 2 marzo 1989

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1983 al 4 maggio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 aprile 1985, n. 141

    La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 e' elevata a all'8,25 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art13 · fonte del testo