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A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento;

  • 1)dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
  • 2)dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
  • 3)dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;
  • 4)dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • 5)dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';
  • 6)dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16. Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. A decorrere dal 1° gennaio 1976 e' soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 17 agosto 1983

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