Art. 12 — Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe
Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
