Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Art. 9 — Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica. Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento. In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale e' applicato all'importo di L. 52.550. A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 306/1987

    Questione inammissibile
    30 settembre 1987

    I profili di incostituzionalita` prospettati nell'ordinanza di rimessione non possono investire genericamente un intero sistema normativo, ma devono essere analiticamente riferiti a specifiche disposizioni, pena l'inammissibilita` della questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli art. 3 e 38, comma secondo, Cost., e relativa agli artt. 9 e 10, L. 3 giugno 1975, n. 160; alla L. 27 febbraio 1978 n. 41 (in particolare art. 1); alla L. 21 dicembre 1978 n. 843 (in particolare art. 18); e al D.L. 23 dicembre 1977 n. 942 convertito nella L. n. 41 del 1978 cit., nella parte in cui riservano diverso trattamento a varie categorie di pensionati in ordine all'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale e all'aumento del costo della vita; questione prospettata, peraltro, senza chiarire ne` la categoria cui apparteneva il ricorrente nel giudizio principale, ne` il relativo petitum).

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  • Sentenza n. 31/1986

    Questione infondata
    5 febbraio 1986

    L'istituto del trattamento minimo pensionistico, così come disciplinato dagli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, inteso a garantire che la prestazione pensionistica abbia, nei confronti dei lavoratori, comunque un livello minimo adeguato "alle loro esigenze di vita" e non soltanto ai bisogni alimentari, deve essere ricondotto all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente (v. massima precedente) determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali. Non può, pertanto, affermarsi che il trattamento minino previsto per i lavoratori autonomi debba automaticamente ritenersi inadeguato solo perché la diversa categoria dei lavoratori dipendenti gode in concreto d'un trattamento minimo superiore, essendo presumibile che per quest'ultima categoria il legislatore abbia discrezionalmente valutato differentemente le "esigenze di vita" da tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva, senza con ciò esorbitare dai limiti di ragionevolezza. Ne' può dirsi irrazionale la scelta del legislatore di mantenere fermo, per i lavoratori autonomi, mancando una retribuzione di riferimento, un criterio di perequazione automatica dei minimi pansionistici ancorato alle variazioni del costo della vita, anziché estendere quello, introdotto per i lavoratori dipendenti, che tiene conto della dinamica salariale. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevate sotto il profilo che essi, prevedendo un diverso trattamento minimo di pensioni per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, determinerebbero una ingiustificata discriminazione a svantaggio dei lavoratori autonomi). - S. nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 314/1985.

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  • Sentenza n. 12/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    Il diverso sistema perequativo previsto dal legislatore per le pensioni pari o inferiori al minimo e per quelle superiori al minimo negli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto l'intrinseca eterogeneità delle categorie poste a raffronto esclude che sia leso il suddetto principio che presuppone l'identità od almeno la omogeneità delle situazioni messe a confronto; ne' il legislatore era costituzionalmente vincolato ad adottare indifferentemente per le pensioni di qualsiasi importo il composito criterio di perequazione - consistente nella applicazione di due aumenti, l'uno percentuale e l'altro in quota fissa (art. 10, commi primo e terzo, legge n. 160 cit.) - prescelto per le pensioni superiori al minimo in base alla duplice esigenza di contenere il loro lievitare e, al tempo stesso, di assicurare che l'importo della pensione sia rivalutato tenendo conto della corrispondente retribuzione del dipendente in attività, in modo almeno da correggere l'appiattimento verso il basso di tutti i trattamenti. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, primo, terzo e quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, 18, primo comma, legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 14, quarto comma, d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33.)

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art9 · fonte su Normattiva