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I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera, continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del: 58° anno di eta' se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225; 55° anno se marescialli maggiori; 52° anno se marescialli capi o d'alloggio; 50° anno se brigadieri o vicebrigadieri; 48° anno se appuntati o carabinieri. Al raggiungimento di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 27 aprile 1958

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