Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera, continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del: 58° anno di eta' se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225; 55° anno se marescialli maggiori; 52° anno se marescialli capi o d'alloggio; 50° anno se brigadieri o vicebrigadieri; 48° anno se appuntati o carabinieri. Al raggiungimento di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 marzo 1958, n. 292

1

La L. 23 marzo 1958, n. 292 ha disposto (con l'art. 2) che "I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei vicebrigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati."; (con l'art. 4 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1957."

Testo in vigore dal 27 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1951 al 27 aprile 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 marzo 1958, n. 292

    La L. 23 marzo 1958, n. 292 ha disposto (con l'art. 2) che "I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei vicebrigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati."; (con l'art. 4 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1957."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art1 · fonte del testo