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I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado, purche': ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio; ne siano giudicati meritevoli perche' in possesso di spiccati requisiti. I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, pero', in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresi' essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art4 · fonte del testo