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I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado, purche': ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio; ne siano giudicati meritevoli perche' in possesso di spiccati requisiti. I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, pero', in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresi' essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.
Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008
