[1]Accordo

[2](Traduzione).

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia e il presidente della Repubblica francese desiderando assicurare, mediante garanzie speciali, la protezione dei fanciulli operai italiani che lavorano in Francia e dei fanciulli operai francesi che lavorano in Italia, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafi a, b e c della convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904;

[4]Hanno deciso di concludere a tale scopopo un accordo ed hanno nominato a loro Plenipotenziari:

[5]Sua Maesta' il Re d'Italia;

[6]Sua Eccellenza Tittoni, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso il presidente della Repubblica francese, e il signor G. Montemartini, direttore dell'ufficio del lavoro al ministero di agricoltura, industria e commercio d'Italia; e il presidente della Repubblica francese;

[7]il signor S. Pichon, senatore, ministro degli affari esteri, e il signor R. Viviani, deputato, ministro del lavoro e della previdenza sociale;

[8]I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

[9]Art. 1.

[10]Le disposizioni del presente accordo si riferiscono, da una parte, alle prescrizioni della legge francese del 2 novembre 1892, dall'altra parte, alle prescrizioni della legge italiana del 10 novembre 1907 (testo unico) ed hanno per iscopo di assicurare meglio la protezione dei fanciulli italiani in Francia e quella dei fanciulli francesi in Italia.

[11]Con riserva delle equipollenze previste per gli attestati di istruzione primaria nell'articolo 4 e nonostante le sanzioni speciali stabilite piu' innanzi, tutte le disposizioni della legge francese anzidetta, specialmente per cio' che concerne l'eta' e le penalita', sono applicate ai fanciulli italiani che lavorano in Francia.

[12]Parimente, le disposizioni della prefata legge italiana sono applicate ai fanciulli francesi che lavorano in Italia.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-03-03;214~art1 · fonte del testo