[1]I fanciulli italiani in Francia e i fanciulli francesi in Italia dovranno, per ottenere il libretto di ammissione al lavoro, previsto colle leggi 2 novembre 1892 e 10 novembre 1907, o con leggi ulteriori che regolino la materia nei due paesi, presentare all'autorita' municipale un certificato conforme al modulo (allegato A), rilasciato dal console competente. Tuttavia tale certificato non si esigera' dai fanciulli italiani la cui nascita sia stata inscritta nei registri dello stato civile francese, ne' dai fanciulli francesi la cui nascita sia stata inscritta nei registri dello stato civile italiano.
[2]I sindaci, tanto in Francia che in Italia, non rilasceranno il libretto se non sia loro esibito il certificato consolare munito della fotografia del titolare timbrata dal console sul certificato stesso oppure della firma del titolare apposta in presenza del console. Tale certificato sara' vidimato dal sindaco, munito del bollo municipale e allegato al libretto di cui formera' parte integrante.
[3]I consoli terranno un registro dei certificati consolari da essi rilasciati, indicando: nomi, cognome, sesso, eta' e luogo di nascita del fanciullo, data di rilascio del certificato e documenti in base ai quali essi l'hanno concesso.
[4]Tali registri saranno oggetto, alla fine di ogni anno, di una statistica e di una relazione che saranno da essi consoli trasmesse sia all'ambasciata di Francia a Roma, sia all'ambasciata d'Italia a Parigi. Le ambasciate faranno pervenire questi documenti alle amministrazioni competenti dei due paesi.
[5]I sindaci terranno un registro dei libretti da essi rilasciati, con menzione di cognome, nomi, sesso ed eta' del fanciullo, data del certificato consolare e data di rilascio del libretto.
Testo vigente dal 5 aprile 1912
