[1]L'impiego nelle industrie insalubri e pericolose e' regolato dalla legge del paese in cui si effettua il lavoro.

[2]Per cio' che concerne le vetrerie e fabbriche di cristalli, i lavori pericolosi e malsani vietati ai fanciulli in Italia alla data della firma del presente accordo, saranno vietati ai fanciulli in Francia e reciprocamente.

[3]Ma a causa delle differenze esistenti fra la legge francese del 2 novembre 1892 e la legge italiana del 10 novembre 1907 sui limiti d'eta' ai quali si estende la protezione legale, i decreti emessi in ciascuno dei due paesi, in virtu' della sua legge rispettiva, specificheranno le eta' alle quali i detti lavori debbono essere vietati.

[4]I due Governi faranno ogni sforzo per giungere, mediante regolamenti interni, ad unificare queste eta' nei due paesi. A tale scopo essi provocheranno, ove occorra, un accordo internazionale come e' previsto nell'art. 3 della convenzione 15 aprile 1904.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-03-03;214~art8 · fonte del testo