[1]I Governi dei due paesi organizzeranno, nei grandi centri industriali, dei comitati di patronato le cui funzioni saranno gratuite e dei quali faranno parte, laddove sia possibile, dei rappresentanti della nazionalita' dei fanciulli operai. Il sottoprefetto o un consigliere di prefettura, il sindaco del comune dove sieda il comitato, e l'ispettore del lavoro da cui dipende il comune stesso, da una parte, e il console, dall'altra parte, faranno di diritto parte di detti comitati.

[2]Nel termine di sei mesi dopo la ratifica del presente accordo, un comitato almeno sara' creato in ogni circondario francese in cui siano piu' di cinquanta fanciulli italiani impiegati nell'industria.

[3]I comitati vigileranno:

[4]1° per la stretta applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi al lavoro dei fanciulli operai italiani o francesi. A tale scopo essi segnaleranno agli ispettori del lavoro tutte le infrazioni che verranno a loro cognizione, e specialmente i casi in cui dei fanciulli operai siano gravati da un lavoro eccessivo per le loro forze;

[5]2° per l'osservanza rigorosa: in Francia, delle prescrizioni relative al rilascio dei certificati di idoneita' fisica di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 2 novembre 1892; in Italia, delle prescrizioni relative tanto al certificato medico di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1907, quanto alle visite e condizioni di idoneita' fisica stabilite dai regolamenti italiani emessi in base a detta legge;

[6]3° per l'applicazione ai fanciulli operai italiani e ai loro genitori delle disposizioni della legge francese 28 marzo 1882 sull'insegnamento primario obbligatorio, nonche' per l'applicazione ai fanciulli operai francesi e ai loro genitori della legge italiana del 15 luglio 1877.

[7]I comitati si assicureranno pure, con l'appoggio dell'autorita' competente e nelle condizioni previste dalle leggi nazionali rispettive, che ai fanciulli operai alloggiati fuori delle loro famiglie sia fatto un trattamento equo ed umano, e che l'igiene e la moralita' siano rispettate in cio' che li concerne. Nel caso che le condizioni di vitto, di vestiario o di alloggio siano riconosciute deficienti, e nel caso di sevizie o di cattivi trattamenti, i comitati denunzieranno i fatti alle autorita' locali che provvederanno a seconda delle circostanze.

[8]Infine tali comitati potranno, occorrendo, estendere il loro patronato agli operai di qualunque eta', italiani in Francia e francesi in Italia.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-03-03;214~art9 · fonte del testo