[1]Per cio' che concerne l'ammissione al lavoro in Francia dei fanciulli operai di eta' da 12 a 13 anni, il certificato previsto dalla legge italiana del 15 luglio 1877, n. 3961, potra', sostituire l'attestato di istruzione primaria stabilito dalla legge francese del 28 marzo 1882. Ugualmente avverra' per cio' che concerne i fanciulli francesi di eta' da 12 a 13 anni che lavorano in Italia, per i quali l'attestato previsto dalla legge francese sostituira' quello previsto dalla legge italiana. Non si esigeranno tali certificati dai fanciulli italiani operai in Francia ne' dai fanciulli francesi operai in Italia, quando essi abbiano superato l'eta' di 13 anni.

[2]Per utilizzare in Francia l'attestato d'istruzione italiano, il fanciullo operaio dovra' presentarlo al console italiano insieme coi documenti previsti nel precedente art. 3, e in tal caso ne sara' fatta menzione nel certificato consolare modulo A. Le stesse formalita' si compieranno in Italia per utilizzare l'attestato francese di studi.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

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