I documenti in base ai quali sia stato rilasciato il certificato consolare, e che saranno restituiti agli interessati, dovranno essere muniti dal console di un bollo speciale (a umido) con la menzione che essi servirono ad ottenere un certificato a scopo di ammissione al lavoro.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-03-03;214~art5 · fonte del testo