[1]Il libretto restera' depositato, per tutta la durata dell'impiego del fanciullo operaio, presso il padrone che lo occupa, e dovra' essere restituito quando l'impiego cessi.
[2]Gli ispettori del lavoro e i funzionari della polizia giudiziaria esamineranno, in occasione delle loro visite agli stabilimenti industriali, tutti i libretti di lavoro e i certificati consolari, e sequestreranno quelli riconosciuti come rilasciati irregolarmente o posseduti da fanciulli che non ne siano titolari.
[3]Un avviso conforme al modulo C, comunicante tale sequestro, sara' inviato, entro un termine di tre giorni, al prefetto, il quale, entro un egual termine, dovra' trasmetterlo al console nella cui circoscrizione e' situato il comune ove ebbe luogo il sequestro. Il console fara' pervenire copia di detto avviso, con la lettera modulo D, a tutti i suoi colleghi italiani in Francia, o francesi in Italia, allo scopo di prevenirli, ad ogni fine utile, del sequestro del libretto e certificato anzidetti. Ogni console o agente consolare terra' un elenco dei libretti e certificati sequestrati.
[4]Le persone riconosciute colpevoli di falsificazione, di alterazione, di cessione o di uso illecito di libretto saranno deferite all'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 5 aprile 1912
