[1]Per ottenere il certificato consolare il fanciullo operaio dovra' presentarsi al console col padre, la madre o il tutore, ed esibire il libretto di ammissione al lavoro ottenuto nel suo paese d'origine.

[2]Egli potra' egualmente presentarsi con un altro parente maggiorenne o col padrone che ha intenzione di impiegarlo, ma tanto nell'uno che nell'altro caso, se egli e' di eta' inferiore a 15 anni, dovra' esibire anche un atto di consenso della persona da cui dipende civilmente, il quale atto, debitamente legalizzato, restera' depositato al consolato.

[3]Quando il fanciullo operaio non potesse presentare il libretto di ammissione al lavoro rilasciato nel suo paese d'origine, tale documento sara' sostituito dal suo atto di nascita o da un attestato di nascita conforme al modulo (allegato B) e da un'attestazione di identita' fatta da due suoi connazionali cogniti all'autorita' consolare competente, senza pregiudizio eventualmente dell'atto di consenso menzionato nel capoverso che precede.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-03-03;214~art3 · fonte del testo