[1]Il certificato consolare modulo A, l'attestato di nascita modulo B e l'atto di consenso dei genitori saranno esenti da qualunque diritto e tassa, come e' gia' previsto nelle legislazioni dei due paesi per il libretto di lavoro e per i documenti necessari per ottenerlo.

[2]Tutte le indagini, pratiche, corrispondenze o legalizzazioni di atti, incombenti all'autorita' consolare in esecuzione del presente accordo saranno gratuite riguardo ai fanciulli operai italiani o francesi.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

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urn:nir:stato:legge:1912-03-03;214~art6 · fonte del testo