Art. 18
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[1]Le operazioni di ricevimento e di riconsegna delle spedizioni a grande velocita', a piccola velocita' accelerata ed a piccola velocita' sono sospese nelle domeniche.
[2]E' fatta eccezione per l'accettazione e per la riconsegna di quelle merci il cui trasporto e la cui riconsegna siano indilazionabili, secondo le limitazioni e le norme che saranno approvate con decreti Reali, da convertirsi in legge, a modificazione dell'art. 7 delle tariffe e condizioni pei trasporti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
