Art. 8
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[1]Le rate di pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato e di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, non domandate entro due anni dal giorno della scadenza, sono prescritte.
[2]Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno vitalizio e non ne presenti la domanda corredate dai documenti giustificativi entro un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, sara' ammesso a fruirne solo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di detta domanda.
[3]I minori non emancipati e gli interdetti sono eccettuati dalle predette disposizioni.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 2 febbraio 1956
