Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1956 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 1956, n. 20.
Abrogato dal 2 febbraio 1956
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Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 1956, n. 20.
Abrogato dal 2 febbraio 1956
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 2 febbraio 1956. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le rate di pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato e di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, non domandate entro due anni dal giorno della scadenza, sono prescritte.
tolto: Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno vitalizio e non ne presenti la domanda corredate dai documenti giustificativi entro un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, sara' ammesso a fruirne solo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di detta domanda.
tolto: I minori non emancipati e gli interdetti sono eccettuati dalle predette disposizioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1956, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art8 · fonte del testo