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[1]Il Corpo della guardia di finanza e' comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:
[2]Ufficiali superiori:
[3]Colonnelli; Tenenti colonnelli; Maggiori.
[4]Ufficiali inferiori:
[5]Capitani; Tenenti \ Sottotenenti > subalterni.
[6]Sottufficiali:
[7]((Maresciallo maggiore; Id. ordinario)). Brigadieri; Sottobrigadieri.
[8]Guardie:
[9]((Appuntati e guardie; Appuntati; Guardie; Allievi)).
[10]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.
[11]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913
