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[1]Il Corpo della guardia di finanza e' comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

[2]Ufficiali superiori:

[3]Colonnelli; Tenenti colonnelli; Maggiori.

[4]Ufficiali inferiori:

[5]Capitani; Tenenti \ Sottotenenti > subalterni.

[6]Sottufficiali:

[7]Marescialli maggiori; Marescialli; Brigadieri; Sottobrigadieri.

[8]Guardie:

[9]Scelte; Comuni ed allievi.

[10]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art2 · fonte del testo

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