Ogni trattato od impegno internazionale concluso d'ora in poi da un Membro della Societa', dovra' essere immediatamente registrato presso il Segretariato e a cura di questo pubblicato nel piu' breve termine. Nessun trattato o convenzione internazionale sara' obbligatorio finche' non sia registrato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art18 · fonte del testo