L'Austria rinuncia, per se' e per i propri sudditi, a qualsiasi reclamo contro il Governo siamese, relativamente alla liquidazione dei beni austriaci al Siam. Questa disposizione non pregiudichera', i diritti delle parti interessate sul prodotto di alcuna di queste liquidazioni, che serenato regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art112 · fonte del testo