[1]Con riserva delle disposizioni di questo trattato, l'Austria s'impegna a non presentare, direttamente ne' indirettamente, alcun reclamo pecuniario, per qualsiasi fatto anteriore alla sua entrata in vigore contro alcuna delle Potenze alleate e associate firmatarie.
[2]La presente stipulazione implichera' piena e definitiva rinuncia a tutti i reclami di questa specie, che saranno ormai estinti, quali che siano le parti interessate.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
