[1]Le forza massima degli Stati Maggiori di tutte le formazioni che possono essere costituite in Austria risulta dai quadri allegati a questa sezione. Quelle cifre potranno non essere osservate esattamente, ma non dovranno essere superate.

[2]Qualsiasi altra organizzazione concernente il comando della truppa e' vietata.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art121 · fonte del testo