[1]Le forza massima degli Stati Maggiori di tutte le formazioni che possono essere costituite in Austria risulta dai quadri allegati a questa sezione. Quelle cifre potranno non essere osservate esattamente, ma non dovranno essere superate.
[2]Qualsiasi altra organizzazione concernente il comando della truppa e' vietata.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
