[1]Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, l'armamento dell'esercito austriaco non deve superare le cifre stabilite per ogni mille uomini nello specchio V allegato a questa sezione.

[2]La parte eccedente, in relazione agli effettivi, servira' soltanto alle sostituzioni che eventualmente occorressero.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art129 · fonte del testo