[1]Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, l'armamento dell'esercito austriaco non deve superare le cifre stabilite per ogni mille uomini nello specchio V allegato a questa sezione.
[2]La parte eccedente, in relazione agli effettivi, servira' soltanto alle sostituzioni che eventualmente occorressero.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
