[1]Per rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutti gli Stati, l'Austria si impegna a osservare rigorosamente le disposizioni militari, navali ed aeree che seguono. ----
[2]Art. 118
[3]Nei tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato le forze militari austriache dovranno essere smobilitate nella misura seguente.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
