[1]Per rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutti gli Stati, l'Austria si impegna a osservare rigorosamente le disposizioni militari, navali ed aeree che seguono. ----

[2]Art. 118

[3]Nei tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato le forze militari austriache dovranno essere smobilitate nella misura seguente.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art118 · fonte del testo