[1]E' vietato ogni provvedimento di mobilitazione, o attinente alla mobilitazione.
[2]Le formazioni dei servizi amministrativi e gli Stati Maggiori non dovranno in alcun caso comprendere quadri supplementari.
[3]E' vietato di prendere provvedimenti preparatori, in vista della requisizione di animali o di aliti mezzi di trasporto militare.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
