[1]E' vietato ogni provvedimento di mobilitazione, o attinente alla mobilitazione.

[2]Le formazioni dei servizi amministrativi e gli Stati Maggiori non dovranno in alcun caso comprendere quadri supplementari.

[3]E' vietato di prendere provvedimenti preparatori, in vista della requisizione di animali o di aliti mezzi di trasporto militare.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art122 · fonte del testo