[1]Il numero dei gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale o municipale, o altri funzionari simili, non dovra' superare il numero di coloro che disimpegnavano un simile ufficio nel 1913 e che servono attualmente entro i confini territoriali dell'Austria, come sono determinati dal presento trattato.

[2]Il numero di questi funzionari non potra' essere aumentato in seguito, se non in proporzione dell'aumento della popolazione complessiva, nei luoghi o nei municipi a cui sono addetti.

[3]Gli impiegati e funzionari, compresi gli addetti al servizio ferroviario, non potranno essere riuniti per prender parte a un esercizio militare qualsiasi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art123 · fonte del testo