[1]La fabbricazione di armi, di munizioni e di materiale di guerra si fara' in un solo stabilimento. Essa sara' posta sotto la sorveglianza dello Stato, che non sara' proprietario, e la sua produzione, sara' strettamente limitata alla fabbricazione necessaria per gli effettivi militari e per gli armamenti di cui agli articoli 120, 123, 129, 130 e 131.

[2]La fabbricazione delle armi da caccia non sara' vietata, a condizione che nessuna arma da caccia fabbricata in Austria, che utilizzi munizioni a palla, sara' di calibro eguale a quelle delle armi da guerra usate in alcuno degli eserciti europei.

[3]Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, ogni altro stabilimento destinato alla fabbricazione, alla operazione, al deposito o allo studio delle armi, delle munizioni o di qualsiasi altro materiale da guerra, sara' soppresso o trasformato per fini puramente commerciali. Entro lo stesso termine, tutti gli, arsenali saranno del pari soppressi, ad eccezioni di quelli che avverranno come depositi per quantitativi di munizioni costituiti, e il personale ad essi addetto sara' licenziato.

[4]Il macchinario degli stabilimenti e arsenali eccedente i bisogni della fabbricazione autorizzata dovra' essere messo fuori d'uso o trasformato per scopi puramente commerciali, in conformita' delle decisioni della Commissione militare interalleata di controllo di cui all'art. 153.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art132 · fonte del testo