[1]Il numero e il calibro dei pezzi di artiglieria, costituenti l'armamento fisso normale delle piazze forti che attualmente esistono in Austria, saranno immediatamente fatti conoscere ai Governi alleati e associati e rappresenteranno un quantitativo massimo che non dovra' essere superato. Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore presente trattato, la provvista massima di munizioni per questi pezzi sara' ridotta e mantenuta nelle proporzioni seguenti:

[2]1,500 colpi per ogni pezzo il cui calibro e' uguale o inferiore a 105 mm.;

[3]500 colpi per ogni pezzo il cui calibro e' superiore a 105 mm.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art131 · fonte del testo