[1]All'entrata in vigore del presente trattato, tutto il materiale di aeronautica, militare e navale dovra' essere consegnato dall'Austria e a sue spese alle principali Potenze alleate e associate.
[2]La consegna dovra' essere fatta nei luoghi che saranno designati dai Governi delle dette Potenze, e dovra' essere compiuta nel termine di tre mesi.
[3]Nel detto materiale saranno compresi in specie i seguenti oggetti che siano o siano stati adoperati o destinati a scopi di guerra:
[4]Gli aeroplani e idroplani completi, e quelli in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.
[5]I dirigibili in condizione di navigare, in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.
[6]Gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno.
[7]Gli hangars per dirigibili e ogni specie di ricovero per aeronavi. Fini alla loro consegna, i dirigibili saranno mantenuti, a spese dell'Austria, gonfi d'idrogeno; gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno e i ricoveri per i dirigibili potranno, a discrezione delle dette Potenze, esser lasciati all'Austria fino al momento della consegna dei dirigibili.
[8]I motori d'aeronavi.
[9]Le navicelle.
[10]L'armamento (cannoni, mitragliatrici, fucili-mitragliatrici, lanciabombe o lanciatorpedini, apparecchi di sincronizzazione, apparecchi di puntamento).
[11]Le munizioni (cartucce, proiettili, bombe cariche o scariche, provviste di esplosivi e materie destinate alla loro fabbricazione).
[12]Gli strumenti di bordo.
[13]Gli apparecchi di telegrafia senza fili, e gli apparecchi fotografici o cinematografici d'uso in aviazione.
[14]Le parti staccate, relative a ciascuna delle categorie precedenti.
[15]Il materiale predetto non potra' essere spostato senza usa autorizzazione speciale dei Governi delle Potenze prodotte.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
