[1]All'entrata in vigore del presente trattato, tutto il materiale di aeronautica, militare e navale dovra' essere consegnato dall'Austria e a sue spese alle principali Potenze alleate e associate.

[2]La consegna dovra' essere fatta nei luoghi che saranno designati dai Governi delle dette Potenze, e dovra' essere compiuta nel termine di tre mesi.

[3]Nel detto materiale saranno compresi in specie i seguenti oggetti che siano o siano stati adoperati o destinati a scopi di guerra:

[4]Gli aeroplani e idroplani completi, e quelli in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

[5]I dirigibili in condizione di navigare, in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

[6]Gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno.

[7]Gli hangars per dirigibili e ogni specie di ricovero per aeronavi. Fini alla loro consegna, i dirigibili saranno mantenuti, a spese dell'Austria, gonfi d'idrogeno; gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno e i ricoveri per i dirigibili potranno, a discrezione delle dette Potenze, esser lasciati all'Austria fino al momento della consegna dei dirigibili.

[8]I motori d'aeronavi.

[9]Le navicelle.

[10]L'armamento (cannoni, mitragliatrici, fucili-mitragliatrici, lanciabombe o lanciatorpedini, apparecchi di sincronizzazione, apparecchi di puntamento).

[11]Le munizioni (cartucce, proiettili, bombe cariche o scariche, provviste di esplosivi e materie destinate alla loro fabbricazione).

[12]Gli strumenti di bordo.

[13]Gli apparecchi di telegrafia senza fili, e gli apparecchi fotografici o cinematografici d'uso in aviazione.

[14]Le parti staccate, relative a ciascuna delle categorie precedenti.

[15]Il materiale predetto non potra' essere spostato senza usa autorizzazione speciale dei Governi delle Potenze prodotte.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art148 · fonte del testo