[1]Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le armi, le munizioni e il materiale da guerra, compreso quello d'ogni specie destinato alla difesa antiaerea, esistenti in Austria qualunque ne sia la provenienza, eccedenti la quantita' consentita, saranno consegnati alle principali Potenze alleate ed associate:

[2]La consegna sara' fatta in quei punti del territorio austriaco che saranno determinati dai Governi predetti, ai quali egualmente spettera' di decidere circa la destinazione del materiale medesimo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art133 · fonte del testo