[1]Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercizio austriaco non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio V allegate a questa sezione.
[2]Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, il Governo austriaco depositera' l'eccedenza di armi e di munizioni, attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indicati dalle principali Potenze alleate e associate.
[3]Non sara' costituita alcun'altra provvista, deposito o riserva di munizioni.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
