[1]Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercizio austriaco non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio V allegate a questa sezione.

[2]Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, il Governo austriaco depositera' l'eccedenza di armi e di munizioni, attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indicati dalle principali Potenze alleate e associate.

[3]Non sara' costituita alcun'altra provvista, deposito o riserva di munizioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art130 · fonte del testo