[1]La Commissione navale interalleata di controllo avra' specialmente il compito di recarsi sui cantieri di costruzione e di sorvegliare la demolizione delle navi in cantiere, di ricevere la consegna delle armi, munizioni o materiale navale da guerra e di sorvegliare le distruzioni o demolizioni prescritte.

[2]Il Governo austriaco dovra' fornire alla Commissione navale interalleata di controllo tutte le informazioni e i documenti che essa stimera' necessari per assicurarsi della completa esecuzione delle clausole navali, particolarmente i piani delle navi da guerra, la composizione del loro armamento, le caratteristiche e i modelli dei cannoni, delle munizioni, torpedini, mine, esplosivi, apparecchi di telegrafia senza fili e in generale di tutto cio' che concerne il materiale navale da guerra, e tutti i documenti legislativi, amministrativi e regolamentari.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art154 · fonte del testo