[1]Il Governo austriaco si impegna a ricevere senza distinzione sul suo territorio tutte le persone da rimpatriare.

[2]I prigionieri di guerra e i cittadini austriaci che desiderassero di non essere rimpatriati potranno essere esclusi dal rimpatrio; ma i Governi alleati e associati si riservano il diritto di rimpatriarli, o di condurli in un paese neutrale, o di autorizzarli a risiedere sul proprio territorio.

[3]Il Governo austriaco si impegna a non prendere contro di loro e contro le loro famiglie alcun provvedimento eccezionale, e a non esercitare, a loro riguardo, repressioni o vessazioni di alcuna specie, per siffatto motivo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art166 · fonte del testo