In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 184 l'Austria s'impegna a restituire a ciascuna delle Potenze alleate e associate, rispettivamente, tutti gli atti, documenti, gli oggetti di antichita' e d'arte, e tutto il materiale scientifico e bibliografico asportati dai paesi invasi, sia di proprieta' dello Stato, sia delle amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche, o di altri enti pubblici o privati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art191 · fonte del testo