[1]I Governi alleati e associati, e il Governo austriaco, provvederanno a far rispettare le sepolture dei soldati e marinai, inumati nei rispettivi territori, e alla loro conservazione.

[2]Essi s'impegnano a riconoscere qualsiasi Commissione incaricata dall'uno o dall'altro Governo di identificare e registrare le sepolture predette, conservare ed erigere monumenti decorosi sulle medesime, e a facilitare a tali Commissioni il compimento dei loro doveri.

[3]Essi convengono inoltre di concedersi reciprocamente, sotto riserva delle prescrizioni delle proprie leggi e delle necessita' dell'igiene pubblica, tutte le facilitazioni atte a soddisfare le domande di rimpatrio delle salme dei loro soldati e marinai.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art171 · fonte del testo